Della riservatezza della comunicazione epistolare.

Tante, troppe volte abbiamo ricevuto comunicazioni da parte di Carletto. Fino ad ora abbiamo sempre scelto, per semplicità, di non mostrarvi il contenuto di questi suoi messaggi, limitandoci a condividere le nostre risposte oppure un sunto delle sue comunicazioni.

Chiamarle comunicazioni è però eccessivamente gentile: si tratta di minacce belle e buone. Si tratta di bullismo sotto forma di email. Si tratta di un maldestro tentativo del Geniale di censurare articoli che trova poco gradevoli. Ma torniamo ai messaggi che ci manda il Maldestro.

Carletto è abituato a concludere le sue mail con una frase:

La presente è a titolo riservato e non pubblicabile o riportabile, anche in forma di sintesi, riassunto, satira o altro. Mi avvalgo della legge sulla privacy delle conversazioni, di qualsiasi natura esse siano.

Vogliamo chiarire una volta per tutte che questa frase non ha alcun significato. Ed ora andiamo a chiarire le ragioni di questa affermazione.

Innanzitutto lo spunto per questa riflessione ci è stato fornito dall’ottimo StevenY2J. Nel suo intervento StevenY2J solleva un punto fondamentale: le norme che tutelano la segretezza delle comunicazioni (limitiamoci a questa definizione generica ed ampia, per semplicità) nasce per tutelare queste comunicazioni dagli sguardi indiscreti di chi trasporta la comunicazione stessa dal mittente al destinatario. Utilizzando lo stesso concetto “allargato” di comunicazione, le norme a cui si appella Carletto tutelano le sue mail ed i suoi fax dall’intercettazione da parte delle forze dell’ordine. Queste norme impongono che l’intercettazione sia sottoposta a restrizioni molto forti, per impedire un diffuso uso delle stesse per ottenere schedature “a tappeto” dei cittadini.

Potete verificare facilmente quello che viene affermato qui sopra attraverso la seguente pagina: http://it.wikisource.org/wiki/Codice_penale/Libro_II/Titolo_XII

In particolare la Sezione V è dedicata esplicitamente alla inviolabilità dei segreti.

Leggendo il contenuto dei diversi articoli (a partire dal 616) è facile notare che si pone sempre l’accento su chi ha accesso indebitamente (non essendo il destinatario) all’altrui corrispondenza. Vediamo qualche esempio, tratto dagli articoli:

  • Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta
  • Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette
  • Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d’intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone…
  • Chiunque fraudolentamente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu’ sistemi…
  • Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta
  • Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa…

Come vedete, non si fa menzione alcuna all’utilizzo del contenuto di una comunicazione da parte del reale destinatario. La ragione di questa “carenza” è presto spiegata: le comunicazioni sono comunque opere dell’ingegno. Pertanto occorre tornare alla famosa legge 633. Già, la legge che tutela il diritto d’autore. La legge che gli amici Pontifessi avrebbero voluto utilizzare per azzittire chi li critica, dimostrando di non conoscerne neppure approssimativamente il contenuto. Tanto da costringerci a dedicare una parte del nostro sito alla spiegazione in termini semplici e comprensibili da tutti (quindi anche dagli amici Pontifessi) del contenuto della legge che dettaglia la tutela del diritto degli autori (LdA in breve). Proprio la legge che loro stessi violavano pubblicando senza preventiva autorizzazione il lavoro di altri autori.

La sezione “Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.” della legge 633 fa proprio al caso nostro.

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#93

Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.

Ad una prima, rapida lettura Carletto potrebbe anche gongolare: l’articolo infatti parla chiaro ed impone l’ottenimento del consenso dell’autore (cioè il mittente) prima di poter rendere pubblico il contenuto di una corrispondenza epistolare (come uno scambio di email, ad esempio). Peccato che sia necessaria una forte dose di superficialità per non accorgersi del fatto che l’articolo limita profondamente l’ambito in cui è necessario ottenere questo permesso. Infatti si legge esplicitamente: allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata.

Non ci risulta che le comunicazioni del Maldestro abbiano carattere confidenziale. Non è certo un disclaimer incollato in fondo alle sue mail a rendere “confidenziale” il contenuto. La scarsa confidenzialità del contenuto delle comunicazioni di Carletto è testimoniato anche dal fatto che spesso le sue comunicazioni vengono inviate anche ad altre persone e non solo al diretto interessato. Tantomeno esse fanno riferimento alla sua (o mia) intimità. Quindi in conclusione possiamo affermare senza ombra di dubbio che, come tante altre volte abbiamo avuto modo di constatare, le pretese del Maldestro sono totalmente e completamente infondate.

Perchè questo lungo pippone su norme oscure e poco conosciute? Semplice. Perchè abbiamo appena ricevuto una lamentela di Carletto. Ma questa volta, a differenza di quanto fatto fino ad ora, la sua comunicazione verrà pubblicata. Non certo immediatamente, ma molto, molto presto.

36 pensieri su “Della riservatezza della comunicazione epistolare.

  1. Sandro

    Sono curioso di sapere con chi se la prende stavolta Carletto: si apre il toto scommesse.

    Ce l’avrà con Pao per le sue domandone? Con me per aver dileggiato il suo falso scoop? O col pipistrelloso admin?

    Rispondi
      1. Sandro

        A me sembra a occhio e croce che tutto quello che tu hai scritto ha fondamento giuridico.

        Peralto, mi permetto di chiosare che in relazione alla diffamazione, si parla di offesa della reputazione. Si parla di reputazione quando si parla del rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso il gruppo sociale.

        Della qual cosa potremmo discutere per paginate e paginate

        Rispondi
          1. Sandro

            Si lo ritengo ipotizzabile. Il tuo post ha rinfrescato i miei studi giuridici, migliorati anche con il seguente link che conferma quello che diciamo:
            http://win.senzabavaglio.info/assistenza7.html#20

            In sintesi:
            “Non si può pubblicare una lettera privata, anche se inviata via e-mail a più persone, senza il consenso dell’autore e dei destinatari. […] L’Autorità ha, inoltre, osservato che la pubblicazione pedissequa di parti della lettera contravviene ai principi della legge sul diritto d’autore, per i quali non può essere diffusa, pubblicata o riprodotta la corrispondenza a carattere confidenziale o che si riferisca all’intimità della vita privata senza il consenso dell’autore e del destinatario. Principio che trova applicazione anche in ambito giornalistico”.

            Questa la parte legale. La parte umana: non so quanto Cidippino possa reagire in modo composto.

            p.s. hai consultato anche il tuo avvocato?

          2. admin Autore articolo

            hai consultato anche il tuo avvocato?
            Prima di intraprendere qualsiasi azione attendo il parere di 4 persone a cui ho esposto i fatti.
            E tu sei uno dei 4. 😉

          3. Sandro

            Dimenticavo: confermato, quindi, il fatto che se non vi sono elementi privati o confidenziali, quali non dovrebbero essere le lamentele per un articolo, questa a mio avviso potrebbe essere pubblicata.

            Il mio timore è che tu poi debba faticare più del dovuto per far valere questa idea

          4. StevenY2J

            Ciao, admin, grazie per la citazione. E’ sempre un onore essere citato in un tuo articolo.

            Comunque, tenendo conto che il diritto non é mai una materia incontrovertibile, io sono convinto che pubblicare il contenuto di una mail non costituisca reato né a livello di codice penale né a livello di 633, a meno che la pubblicazione non integri un altro reato tipo la diffamazione.

            Al massimo, si può configurare un illecito civile, però tieni conto che, come giustamente hai citato tu, l’art. 93 della 633 richiede il contenuto confidenziale della corrispondenza e in ogni caso andrebbe dimostrato il danno subito dal mittente.

            Ritengo, quindi, che rendere noto il contenuto di una mail almeno per riassunto ed omettendo quelle parti di carattere personale o lesive per il mittente non sia reato né tantomeno illecito.

            Per esempio, nel caso della mail con il ban che abbiamo ricevuto sia io che Francesco, non costituisce reato né illecito rendere noto, per riassunto, il contenuto della stessa mail, ovvero il fatto che siamo stati bannati.
            Per queste ragioni:
            1. non si tratta di corrispondenza diretta ad altri (quindi non si applicano le norme del codice penale)
            2. bandire qualcuno da un sito internet non ha carattere confidenziale né inerisce alla vita privata, ma é solo una notifica di un provvedimento, potremmo dire, “disciplinare”
            3. rivelare di essere stati bannati (nello specifico da Pontifex) non é diffamatorio né lesivo dell’immagine di nessuno, ma significa soltanto riportare un dato avvenimento.

            Tieni conto, però, del fatto che il bello (o il brutto) del diritto é che non esiste bianco e nero. Ogni questione é sempre opinabile per cui non si può mai essere sicuri al 100%.

            Nel mio piccolo ritengo che, se la mail non ha contenuto strettamente personale o intimo ed é pubblicato il sunto non si viola nessun diritto altrui. Anzi, la mail diventerebbe, semplicemente, l’occasione per riportare un fatto notorio. Ti faccio un esempio: se un mio amico mi scrive via mail la ricetta dei profitteroles e io pubblico sul mio blog che “un mio amico mi ha spiegato questa ricetta per fare i profitteroles” non ritengo violato alcun segreto né ritengo vi sia alcuna diffamazione.
            Così, se io spiego di essere stato bannato via mail riporto soltanto un fatto e non certamente un’informazione personale o un dato sensibile. Però, la materia é davvero molto discussa.

          5. Sandro

            Non è del tutto errato quello che dice StevenY2J. Vista la delicatezza del tema, mi permetto solo di precisare che spero non si veda l’opinabile come arbitrario, cosa che purtroppo talvolta accade.

            Il diritto spesso e volentieri deve mantenere una necessaria generalità ed astrattezza, riportata poi al caso concreto, non dall’arbitrarietà ma dalla discrezionalità degli operatori giuridici (prevalentemente i giudici).

            Vogliate perdonare la mia lunghezza: approfitto poi per specificare che, sul tema in esame, l’unica cosa su cui potrebbe esserci margine di discussione è se il contenuto della mail – che peraltro non conosco direttamente ma che immagino quale sia – possa considerarsi come contenuto confidenziale o meno.

            Propenderei per la non confidenzialità perché:
            (1) Da quanto emerge non mi pare vi siano dati personali soggiacenti alla disciplina della privacy;

            (2) Le opinioni espresse non riguardano terzi che potrebbero essere da questi danneggiati;

            Sul danno che possa patire Carletto derivante dalle sue stesse opinioni, vale la massima: chi è causa del suo mal pianga se stesso.

          6. admin Autore articolo

            Noi adoriamo i commenti lunghi. A differenza degli amici Pontifressi, che trasformano i commenti in articoli stante la mancanza di materia prima. 😉

          7. StevenY2J

            Si Sandro, ovviamente per “opinabile” non intendo certo arbitrario ma, come sai bene dato che hai fatto legge anche tu, certe espressioni sono tutto tranne che chiare, specialmente quando hanno a che fare con la personalità e la psiche.

            Lo stesso concetto di “confidenziale” si può discutere, come stiamo facendo. Per quello ritengo necessario procedere con i piedi di piombo.

            Secondo me non é confidenziale il contenuto che riguarda in tutto e per tutto, ad esempio, un fatto esterno alla vita del mittente (tipo, “mi hanno scritto via mail dicendomi che c’é stato un terremoto in Emilia”) oppure un fatto inerente alla sfera del destinatario (“Tizio mi ha mandato una mail dicendo che sono brutto” oppure “Caio mi ha mandato una mail dicendo che sono stato bannato”).
            Mi sento in ogni caso di escludere la configurazione di un reato per la pubblicazione di una mail da parte del destinatario (intendo per il fatto in sé della pubblicazione, ferma restando la diffamazione).
            Al massimo, si può configurare un illecito civile ma bisogna dare prova di aver subito un danno.

            Spero di essere stato un po’ più chiaro.
            Un caro saluto

    1. pao

      Sandro: ma vaaaaahhh!
      Cidippino mi perdona sempre fraternamente, lo sa che agisco per il suo bene.
      Massimo massimo mi risponde con uno dei suoi chilometrici pipponi in 20.000 puntate ..OK e qualche quereluccia qua´ e lá, ma solo perché ne é costretto!

      Rispondi
      1. pao

        Sandro:”Ce l’avrà con Pao per le sue domandone? ”
        tengo a precisare che le domandone non sono mie.. le ho fraternamente prese in prestito e modificate un pochettino.

        Rispondi
          1. pao

            non soh, comeh seh una terribileh entitáh si fosseh impossessatah della miah tastaturah…

            aaaaaaahhhhhhhhhhh
            Debraconlaaccah ha colpitoh ancorahhh

    1. Sandro Storri

      a proposito… ho segnalato la risposta AGESCI a Gianluigi Piras, assessore alla cultura del comune di Jerzu (il comune sardo che ha preso posizione per l’AGESCI). Spero di avere fatto cosa gradita.

      Rispondi
        1. francesco t

          a dire il vero la “risposta” dei “400 capi scout” altro non è che la risposta degli ufficiali agesci a seguito delle critiche sul seminario (non per niente, è stata pubblicata come news sul loro sito a firma della responsabile editoriale, e da nessuna parte si citano capi scout).

          e in ogni caso, quella risposta è assolutamente insufficiente.
          questo perchè si limitano a dire che “la stampa ha frainteso,strumentalizzato e via dicendo” il seminario, cercando di giustificarsi, quando in realtà dovrebbero scusarsi in virtù del fatto che il seminario , così come gli ospiti, sono stati voluti dall AGESCI stessa. e ci tengo a ricordare che il seminario è PERENNEMENTE andato a senso unico, verso la colpevolizzazione dell omosessualità e addiritura all indicarla come un problema psicologico o una “fase”!!

          durante il seminario tuttavia dei capi scout si sono dissociati da quanto affermato dagli ospiti invitati.
          e QUELLA si che è stata una presa di posizione.

          Rispondi
  2. Marcoz

    “La presente è a titolo riservato e non pubblicabile o riportabile, anche in forma di sintesi, riassunto, satira o altro. Mi avvalgo della legge sulla privacy delle conversazioni, di qualsiasi natura esse siano.”

    L’estensore di questa frase ha dimenticato di precisare che è una violazione della privacy pure divulgare l’esistenza della mail stessa.

    Saluti

    Rispondi
      1. Marcoz

        Esatto. Trattasi di evidente meta-violazione.
        Tuttavia, la scappatoia, c’è. Consiste nel cambiare il testo del post in modo che tutto appaia ipotetico: “se ricevessi da Tizio una mail (…) e, in calce, ci fosse scritto eccetera, eccetera… Allora eccetera, eccetera…”
        Semplice ma geniale.
        Naturalmente, questo vale anche per la divulgazione del contenuto (in forma, naturalmente, di parafrasi). Voglio vederlo, il Tale, andare a dire che c’è stata violazione per una mail non spedita, violando, di fatto, la riservatezza di un dato “sensibile” come quello di una mail… ricevuta.

        Rispondi
        1. admin Autore articolo

          Credo che terrò in considerazione questo suggerimento nell’esposizione del contenuto della mail che ho ricevuto. O meglio, che potrei ipoteticamente aver ricevuto. 😉

          Rispondi
  3. FSMosconi

    L’assurda maldestrezza del caro Carletto si sarebbe potuta considerare con una semplice considerazione:
    avrebbe una lettera privata con un format di carattere pubblico che poi ha postato su internet e precisamente sul suo sito fatto apposta per essere letto…
    Solo eSSo ci riesce…

    Rispondi

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