Corte europea dei diritti dell’uomo: “La libertà religiosa può essere limitata in presenza di interessi maggiori”

Il diritto ad esprimere il proprio credo religioso deve essere tutelato ma può essere limitato in presenza di diritti o interessi di maggiore interesse: questo in sintesi il succo della sentenza della Cedu (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) che è stata chiamata a decidere sui casi di quattro cittadini britannici – “cristiani discriminati sul lavoro” secondo Avvenire – che hanno fatto ricorso contro lo Stato accusato di non aver difeso in modo adeguato la loro libertà religiosa e il diritto a non subire discriminazioni sul posto di lavoro.
Questi i casi. Nadia Eweida, 55 anni, era una hostess di terra della British Airways addetta al controllo dei bagagli. Sulla sua divisa indossava una collana con un crocifisso contravvenendo alle policy della compagnia aerea. Nel 2006 i suoi superiori le chiesero di indossarla all’interno della divisa perché averla all’esterno non era conforme alle norme di sicurezza che deve rispettare un’ispettrice dei bagagli ma la hostess si rifiutò. La compagnia aerea allora le offrì la possibilità di essere impiegata in un’altra mansione dove non avrebbe dovuto indossare l’uniforme e quindi avrebbe potuto tranquillamente indossare la collana ma la hostess rifiutò anche questa proposta. La British Airways perciò la licenziò e Nadia Eweida citò la compagnia aerea in tribunale ma perse il ricorso sia in prima istanza che in appello (cfr. sentenza d’appello).

Molto simile è il caso di Shirley Chaplin, 54 anni, era una infermiera del Royal Devon and Exeter NHS Trust Hospital. In base alle policy dell’ospedale non era permesso di indossare collane perché i pazienti avrebbero potuto afferrarle con evidenti rischi per l’incolumità delle stesse infermiere. Per questo motivo la direzione dell’ospedale chiese all’infermiera di rimuovere la collana oppure di indossarla all’interno dell’uniforme ma Shirley Chaplin si rifiutò: a tale rifiutò fu assegnata ad un desk job ossia senza contatti diretti con i pazienti. Dopo il pensionamento Chaplin agì in giudizio contro l’ospedale ma perse – come Nadia Eweida – sia in prima istanza che in appello: il tribunale infatti sentenziò che l’ospedale aveva agito in “reasonable manner” (ossia ragionevolmente) cercando di raggiungere un compromesso ed una soluzione del caso con l’infermiera.

Più eclatante il caso di Gary McFarlane, consulente per terapia di coppia alla Relate Avon: una struttura benefica che fornisce supporto relazionale a coppie, famiglie, giovani ed individui. Gary McFarlane era stato assunto come terapista di coppia nel 2003 ed aveva fornito la sua consulenza anche a coppie dello stesso sesso. Nel 2007 divenne anche terapista sessuale all’interno della stessa struttura: i dirigenti della struttura ritennero che le convinzioni religiose di McFarlane fossero incompatibili con la politica dell’istituzione benefica che garantiva pari trattamento sia a coppie omosessuali che a coppie eterosessuali. Per questo motivo gli chiesero di confermare la sua intenzione di aiutare coppie dello stesso sesso sia come terapista di coppia che come terapista sessuale ma McFarlane si rifiutò di confermare perché andava contro i suoi principi cristiani (cfr. sentenza d’appello). Al suo rifiuto la direzione della struttura diede avvio ad un provvedimento disciplinare ritenendo che la decisione di McFarlane avrebbe ridotto sensibilimente il numero di coppie che avrebbe potuto gestire. McFarlane confermò la sua decisione e quindi fu licenziato: il consulente citò la Relate Avon in tribunale che diede ragione alla struttura benefica.

L’ultimo caso riguarda Lillian Ladele ufficiale dello stato civile presso l’Islington Council di Londra. Da quando le unione civili per le coppie dello stesso sesso sono state legalizzate nel 2004 Lillian Ladele si è rifiutata di officiarle.
In un primo momento poteva scegliere quali cerimonie presiedere ma – successivamente – l’amministrazione comunale cambiò le regole che disciplinano le condizioni di lavoro degli ufficiali dello stato civile. L’impiegata portò il caso davanti al tribunale che – in appello – diede ragione all’Inslington Council (cfr. sentenza d’appello).

Secondo la Cedu nel caso di Nadia Eweida c’è stata una violazione dell’articolo 9 (libertà di religione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: ad esprimersi in tal senso sono stati cinque giudici su sette condannando il Regno Unito a pagare 2.000 € per «l’ansia, la frustrazione e lo stress» provocato.
La corte ha sentenziato all’unanimità che non c’è stata violazione dei diritti umani nei casi Chaplin e McFarlane ed allo stesso modo sono state respinte le istanze (con il voto contrario di due giudici) di Lilian Ladele.
Sebbene la legge britannica manchi di proteggere esplicitamente l’uso di abiti e simboli religiosi nei luoghi di lavoro, la Corte ha ritenuto che di per sé non viola il diritto di manifestare la propria religione, dal momento che i problemi potrebbero essere e sono stati considerati dai tribunali nazionali nel contesto delle istanze per discriminazione portati dai ricorrenti.

Nel caso Eweida la Corte ha rilevato che ci fossero due desideri contrastanti. Da un lato l’interesse della sig.ra Eweida di manifestare la sua fede religiosa e dall’altro l’interesse della British Airways di mantenere una certa immagine aziendale. Nonostante lo scopo della compagnia aerea fosse legittimo secondo la Cedu doveva prevalere il diritto della dipendente ad esprimere la propria fede religiosa.
La situazione è invece stata considerata diversa nel caso Chaplin in cui si è considerato che la tutela della sicurezza in una corsia d’ospedale fosse più importante del diritto ad esprimere la propria fede e perciò è stata considerata giusta la decisione della direzione dell’ospedale che ha chiesto alla dipendente di rimuovere la collana con il crocifisso.
Respinte nettamente le istanze della sig.ra Ladele e del sig. McFarlane: secondo la Cedu i tribunali nazionali avevano agito con equilibrio ed avevano fondamento i procedimenti disciplinari contro i dipendenti considerando anche che il diritto a non essere discriminati in base all’orientamento sessuale è protetto dalla Convezione europea dei diritti dell’uomo.

Perciò secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo la religione è «uno dei fondamenti di una “società democratica» ma laddove le pratiche religiose di un individuo contrastino con diritti altrui ritenuti superiori (il diritto a non essere discriminati in base al proprio orientamento sessuale ad esempo o il mantenimento di standard di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro) è lecito effettuare alcune restrizioni alla libertà religiosa del singolo.
Come evidenzia Jerome Taylor sull’Independent «La libertà religiosa è un diritto umano fondamentale riconosciuto sia Regno Unito che nel diritto europeo. Ma non è un diritto assoluto. Questo perché alle volte le opinioni religiose di una persona possono concernere i diritti ugualmente validi di un altro gruppo di persone» ed inoltre «i diritti religiosi non possono prevalere sui diritti altrui a meno che non ci sia una ragione molto buona».
Sempre Taylor sottolinea che per la lobby cristiana che ha portato avanti queste battaglie legali come parte di una battaglia più ampia in opposizione ad essere emarginati e perseguitati è certamente una sconfitta «ciò che la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha fatto è dare ai cristiani – o a qualsiasi altra religione – carta bianca per discriminare gli altri per motivi di fede»: in questo modo le possibilità che in futuro i cristiani possano discriminare gli altri individui nell’offerta dei servizi (come ad esempio rifiutarsi di offrire una camera d’albergo ad una coppia omosessuale) e poi invocare la libertà religiosa avranno meno probabilità di successo.
A prescindere dalla specificità dei casi affrontati, questa sentenza è molto importante nel definire i paletti della libertà religiosa e dell’obiezione di coscienza all’interno dei luoghi di lavori e nella vita pubblica.
La Corte ha ribadito l’illegittimità dell’obiezione di coscienza per gli ufficiali dello stato civili che volessero rifiutarsi di celebrare il matrimonio (o più semplicemente registrare l’unione civile) di una coppia omosessuale. Per lo stesso motivo non è possibile nessuna discriminazione nell’offerta dei servizi in base dell’orientamento sessuale dell’utente nonostante la dottrina cattolica le consideri come legittime.
Allo stesso modo una legge nazionale che dovesse proibire di usare in luogo pubblico il velo integrale sarebbe da considerarsi legittima perché la sicurezza pubblica è superiore al diritto dell’individuo di esprimere la propria religione o cultura.
Questa sentenza apporta nuovi elementi nel dibattito esistente sul diritto all’obiezione di coscienza da parte dei medici nel prescrivere la pillola abortiva Ru-486. Nel caso dell’aborto chimico non è richiesto, a differenza di quello chirurgico, un intervento attivo da parte del medico in quanto l’assunzione della pillola viene effettuata direttamente dal paziente e l’attività del personale sanitario si limita alla pura supervisione: in tal caso c’è da domandarsi se è superiore il diritto all’obiezione di coscienza da parte del medico o il diritto alla donna ad interrompere la gravidanza in base ad una legge dello Stato.

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5 pensieri su “Corte europea dei diritti dell’uomo: “La libertà religiosa può essere limitata in presenza di interessi maggiori”

  1. PaolaVirna

    beh, questi tizi mi sembrano un po’ troppo rigidi: non vedo il problema nell’indossare sotto l’uniforme la catenina, sennò diventa cristianesimo solo di immagine…
    pochi mesi fa parlavo con una donna delle pulizie araba che mi spiegava che sul lavoro non può portare il velo perchè la sua azienda glielo vieta: allora lei (da fedele mussulmana) ha parlato con tre autorità diverse in Marocco e due le hanno detto di cambiare lavoro, una sola (illuminata, evidentemente), le ha consigliato di metterlo al di fuori del lavoro ma di tener caro il posto, essendo tra l’altro l’unica che lavora in famiglia.
    se ci arrivano i mussulmani, possiamo arrivarci anche noi occidentali…

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    1. Cagliostro Autore articolo

      Infatti forse col buon senso, sia da parte del datore di lavoro che da parte dell’impiegato, si risolverebbero molte cose.
      Nello specifico mi sembra che fosse una crocifisso veramente minuscolo: insomma una cosa è indossare un crocifisso di 10 cm sull’uniforme aziendale ed un’altra cosa è indossare una collanina (o qualsiasi altro simbolo) quasi invisibile. Discorso a parte quando ci sono questioni di sicurezza come nel caso dell’infermiera: non credo (anzi certamente no) che un chirurgo possa entrare in sala operatoria con anelli o collane varie.

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  2. alessandrapiccinini

    Ma sinceramente non so. Finchè la cosa riguarda indossare o meno una collanina o un velo, la questione sembra risolvibile semplicemente con un po’ di buon senso. Quando invece si tratta di cose come l’obiezione di coscienza in caso di aborto, pillola del giorno dopo eccetera la cosa si fa più dura. Deve prevalere la legge o l’orientamento religioso di chi occupa un posto pubblico? Personalmente penso che in società complesse come le nostre, multietniche, multiculturali, multireligiose (e anche non religiose) l’unico metodo valido per affrontare tutte le questioni della vita di tutti i giorni con equilibrio e giustiza e rispettando i diritti e le sensibilità di ciascuno, sia il metodo LAICO. Perciò sono convinta che chiunque ricopra una funzione pubblica dalla più piccola alla più importante debba essere disposto a mettersi al servizio dell’altro secondo quanto previsto dalla legge. Se la cosa non è compatibile con i propri principi religiosi, sarà opportuno che vada a fare altro.

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    1. Priapus

      Forse non hai presente una cosuccia che affiora dalle varie inchieste e scandalucci della Sanità nelle varie regioni, dove politici corrivi hanno
      piazzato al vertice burocrati bigotti che stanno riempiendo gli ospedali pubblici di obiettori e stroncando la carriera ai pochi ginecologhi abortisti, per cui l’obiezione è diventata il passaporto per fare carriera.

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