La sentenza della Cassazione che ha confermato l’affidamento di un bambino alla madre omosessuale convivente con la sua campagna ha provocato la reazione, per opposti motivi, sia del mondo laico che di quello cattolico.
Il quotidiano dei vescovi italiani Avvenire ha titolato “Figli alle coppie gay? Sentenza pericolosa” domandandosi: «Cosa augurare a questo bambino? Di restare a vivere con la mamma e con la compagna della mamma – così come ha stabilito la Corte di Cassazione – o di venir affidato al papà violento che se n’è andato quando il figlio aveva dieci mesi, rinunciando a vederlo e a educarlo?».
Sempre sul quotidiano dei vescovi Carlo Cardia ha scritto che il bambino «privato artificiosamente della doppia genitorialità, vede venir meno la dimensione umana e affettiva necessaria per la crescita e il suo armonico sviluppo, ed è lasciato in balia di esperienze, rapporti, relazioni umane, sostitutive e del tutto slegate rispetto alla naturalità del rapporto con il padre e la madre». Continua a leggere
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La Corte di Cassazione: “Non è dannoso crescere in una coppia omosessuale”.
Non c’é pregiudizio all’adozione da parte di coppie omosessuali quando non è a rischio il corretto sviluppo del minore: questo in sintesi è quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 601/2013 respingendo il ricorso di un immigrato musulmano che ora vive a Brescia.
L’uomo, 27 anni, aveva avuto una relazione con una donna italiana e da questo rapporto era nato un figlio. Finita la storia tra i due era stato disposto l’affidamento esclusivo del bambino alla madre mentre gli incontri con in padre si sarebbero tenuti «con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro e inizialmente protetto».
L’uomo invece insisteva per l’affidamento condiviso del bambino paventando «le ripercussioni sul piano educativo e della crescita del medesimo derivanti dal fatto che la madre, ex tossicodipendente, aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero in cui era stata ospitata». La Corte d’appello aveva respinto tali motivazioni «non essendo specificato quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino». Inoltre il minore «aveva assistito a un’episodio di violenza agita dal padre ai danni della convivente della madre, che aveva provocato in lui un sentimento di rabbia nei confronti del genitore» e la Corte d’appello aveva giudicato come «irrilevante» il fatto che «la violenza non avesse avuto ad oggetto la madre» ma la sua convivente che è stata considerata pur sempre «una persona familiare al bambino» riconoscendo quindi il ruolo della convivente della madre per lo sviluppo del minore. Continua a leggere