Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza secondo cui è diffamatorio rivelare la presunta omosessualità delle persone senza che queste siano d’accordo. La sentenza della Cassazione è più che giusta ed è coerente con un percorso fatto di norme e codici deontologici iniziato nel 1996.
Il solito Bruno Volpe (da ricordare che è avvocato e giornalista) affronta l’argomento con un articolo dal titolo «Cari gay, e adesso arresterete l’ “omofoba” Cassazione?».
Queste le parole del giornalista: «Nel fracasso della scena occupata giustamente da borse e spread, è passata quasi inosservata una importante decisione della Cassazione. Il motivo del contendere era una banale fattispecie di diffamazione. Ovvero, un Tizio aveva diffuso notizie riservate sul conto di Caio, spettegolando che questi fosse gay. Lo aveva fatto alla presenza di più persone e dunque, in ipotesi diffamatoria».
Difficile capirci qualcosa in questo modo. I fatti sono questi. Un giornale locale aveva riportato la notizia della separazione di due coniugi e – per il giornale – la causa della rottura era una presunta relazione omosessuale del marito. Il giornale non ha riportato i nomi dei coniugi ma erano presenti altri dati che aiutavano ad identificare facilmente i protagonisti della storia come le iniziali, le professioni ed il paese in cui era avvenuto il fatto.
La persona interessata si era sentita diffamata dall’articolo ed aveva denunciato il giornale: il fatto è arrivato in Cassazione che ha dato ragione al denunciante.
Quindi è il caso di diffamazione a mezzo stampa e non di «un Tizio che aveva diffuso notizie riservate sul conto di Caio, spettegolando che questi fosse gay». Continua a leggere