Testamento biologico ed eutanasia passiva: un diritto costituzionale

La notizia del suicidio assistito di Vittorio Bisso in Svizzera ha riportato questo tema nell’agenda dei media. A novembre dello scorso anno molta eco aveva suscitato la decisione di Lucio Magri di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera. Il caso di Vittorio Bisso e di Lucio Magri sono però differenti: mentre il primo era malato di Sla ed inevitabilmente non è possibile guarire o fermare il decorso di questa malattia, il secondo era affetto da una forma depressiva e quindi non era in pericolo di vita. Fonti di stampa riportano che ogni anno circa 1500 Italiani si rivolgono alle cliniche svizzere per richiedere informazioni ma ovviamente questi dati sono tutti da verificarsi. L’Eurispes – nel “Rapporto Italia 2012” – ha raccolto il parere degli Italiani in merito al testamento biologico, l’eutanasia ed il suicidio assistito.Il 65,8% degli italiani è favorevole all’istituzione del testamento biologico, ai quali fa da contraltare il 30,9% dei contrari. Sebbene questo tema non sia più presente come in passato nei media la maggioranza degli Italiani ritiene che sia necessario un intervento legislativo in materia. Si dividono invece sull’eutanasia: 50,1% sono favorevoli e un 46,6% sono contrari a tale pratica.

Gli Italiani sono ancora fortemente contrari al suicidio assistito: 71,6% di pareri contrari e appena il 25,3% di quelli favorevoli.

Il testamento biologico racchiude la volontà di un individuo in merito alle terapie mediche cui accetta o meno di sottoporsi in un futuro in cui potrebbe non essere in grado di esprimere la sua precisa volontà. Avendo forti implicazioni di carattere morale e religioso, e in mancanza di una regolamentazione giuridica il tema si alimenta dei casi che di volta in volta si propongono all’attenzione della pubblica opinione.

L’eutanasia consiste nel porre deliberatamente termine alla vita di un paziente al fine di evitare, in caso di malattie incurabili, sofferenze prolungate nel tempo o una lunga agonia; può essere ottenuta o con la sospensione del trattamento medico che mantiene artificialmente il paziente in vita (e. passiva), o attraverso la somministrazione di farmaci atti ad affrettare o procurare la morte (e. attiva).

Il suicidio assistito si differenzia dall’eutanasia per il ricorso all’ausilio di pratiche mediche per una scelta volontaria e lucida di porre fine alla propria esistenza in totale assenza di malattie ma per ragioni estranee allo stato di salute. Infatti – nel suicidio assistito – il gesto finale (spesso l’assunzione di barbital) dev’essere compiuto dal paziente.

Perciò qualora un soggetto dichiarasse – nel proprio testamento biologico – di non volersi sottoporre a determinati trattamenti medici per essere mantenuto artificialmente in vita si avrebbe la cosiddetta “eutanasia passiva”.

Attualmente in Parlamento è in discussione un disegno di legge in materia. Il disegno di legge (composto da otto articoli) è stato già approvato dalla Camera ed ora aspetta l’approvazione al Senato. L’articolo 1 proibisce «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio» ma il fulcro della legge è l’articolo 3 che definisce le modalità ed i limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante «esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge». La normativa prevede, in sostanza, che il paziente possa dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere per una sua grave patologia futura, ma che non possa escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto: in questo modo il testamento biologico è di fatto inesistente ed inapplicabile. Inoltre, il testo ribadisce che alimentazione ed idratazione “dovranno essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.
Questo disegno di legge è avversato in Parlamento soprattutto dall’Idv e da una parte del PD secondo cui il disegno di legge sarebbe incostituzionale perché contrario agli articoli 13 e 32 della nostra Costituzione.

Infatti l’articolo 13 della Costituzione prevede che «la libertà personale è inviolabile» rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano ma – soprattutto – l’articolo 32 prevede che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» ed inoltre «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

L’articolo 32 della Costituzione è di già un “diritto perfetto” (ossia non ha bisogno di leggi per poter essere esercitato) e l’introduzione del testamento biologico servirebbe solamente a rendere palese la volontà dell’individuo nel momento in cui questo non fosse più in grado di poterla esercitare.

Di fatto, il disegno di legge sul testamento biologico così come presentato ha delle caratteristiche che lo renderebbero incostituzionale e perciò la Corte Costituzionale – qualora chiamata a pronunciarsi – potrebbe dichiararlo incostituzionale ed il Parlamento dovrebbe nuovamente legiferare in materia.

Inoltre il disegno di legge non osserverebbe le linee guida espresse dal Consiglio d’Europa nella risoluzione 1859 del 2012 in cui viene riconosciuto il diritto al testamento biologico.

Al momento le forze parlamentari escludono l’introduzione del suicidio assistito (osteggiato anche dalla maggioranza degli Italiani) e dell’eutanasia attiva che – ovviamente – non possono essere definiti come dei trattamenti sanitari e quindi non rientrano nell’ambito dell’articolo 32 della Costituzione .

Il suicidio assistito potrebbe essere ricondotto all’articolo 13 («La libertà personale è inviolabile») però richiamandosi sempre ai principi della nostra Costituzione c’è da ricordare che – nell’autodeterminazione del soggetto – libertà personale e solidarietà si presentano come una cosa sola. Quindi il suicidio si presenta come un fatto ma non come un diritto costituzionale cui corrisponde il dovere dei terzi di fare di tutto per impedirlo.

Se l’eutanasia attiva ed il suicidio assistito (punibile inoltre in base all’articolo 575 del Codice Penale) non rientrano tra i diritti costituzionali, la stessa cosa non si può affermare per il testamento biologico e l’eutanasia passiva che rientrano nell’ambito dell’articolo 32 della nostra Costituzione e come tali da doversi rispettare ed applicare.

2 pensieri su “Testamento biologico ed eutanasia passiva: un diritto costituzionale

    1. Caffe

      Caro webtraveller, facciamo un po di chiarezza: intanto, chi è favorevole all’eutanasia, come me, è favorevole a REGOLAMENTARLA, non applicarla alla cieca, inesorabilmente: le regole servono per evitare le aberrazioni che con, una così delicata materia, sono sempre in agguato; tra le regole, eccotene un assaggio: intanto ci vuole la volontà espressa in precedenza dell’interessato, rilasciato in accertata condizione di intendere e di volere, il cosiddetto “testamento biologico” ; cambiare idea in punto di morte apre due strade: se il paziente è cosciente, i medici si astengono senz’altro dal procedere alla soppressione del paziente stesso e tornano ad applicare le cure del caso; se il paziente non è cosciente, beh, è difficile che possa cambiare idea; stilando il testamento biologico, d’altronde, il paziente si è assunto questa responsabilità, essendogli stato spiegato che, in certe circostanze, appunto, da una decisione del genere, non sarà possibile recedere, se non si può più farlo materialmente. E se nel frattempo si trovasse una cura? Anche qui le regole dovrebbero, se questa benedetta legge andasse in porto, fare in modo che sia una commissione di medici, visto il testamento biologico e sentiti i parenti più prossimi ed il paziente stesso, se fosse cosciente, a valutare se procedere alla dolce morte o se tentare questa eventuale, nuova terapia e si suppone, che una commissione medica, sia al corrente degli ultimi ritrovati della scienza medica. Detto questo, caro webtraveller, l’obiezione più grave tu non l’hai fatta ed è una obiezione che a me, favorevole all’eutanasia regolamentata, mi da un’angoscia tremenda: e se il paziente fosse un bambino? Qui non ho risposte, qui devo arrendermi, qui spero di non essere mai io, quello chiamato a decidere.

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