MA UN BACIO IN PUBBLICO E’ UN ATTO OSCENO?

Il giorno di Natale, Bruno Volpe non ha potuto risparmiarsi (e risparmiarci) il suo ennesimo articolo contro i gay. In questo caso, si tratta specificamente delle due lesbiche che un carabiniere ha insultato, dopo averle sorprese mentre si baciavano in strada.
Bruno Volpe, ovviamente, non si scomoda più di tanto per indagare e ricostruire i fatti, ma, al contrario, offre tutta la solidarietà propria ed, evidentemente, di Pontifex.Roma (che ne pubblica l’articolo) al “povero” carabiniere e si scaglia anche lui su quelle “intoccabili” lesbiche che, nonostante avrebbero commesso chissà quale reato, sarebbero “vacche sacre”.

Ma due ragazze (o due ragazzi) che si baciano in pubblico commettono proprio un reato? E siamo sicuri che, invece, il reato non lo abbia commesso proprio il carabiniere tanto apprezzato da Bruno Volpe? Cerchiamo di capire qualcosa di più. Ovviamente, terremo in considerazione la versione dei fatti denunciata dalle due ragazze e riportata sulla stampa e sui media nazionali, premesso che non sono emerse differenti prospettazioni della vicenda.

Il reato che, in primis, Bruno Volpe contesta alle due ragazze è costituito, evidentemente, dal delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui all’art. 527 del Codice Penale. Bruno Volpe scrive, infatti, che: “ciò (il bacio saffico) va ben oltre il comune senso del pudore largamente oltraggiato.”

Cosa dice l’art. 527 c.p.? Punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, compie atti osceni, mentre l’art. 529 c.p. precisa che, agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Occorre, quindi, chiedersi, prima di tutto, che cosa sia il comune sentimento del pudore. La giurisprudenza, nel corso degli anni, ci viene in aiuto e ci spiega che il pudore si esprime in una reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo (Corte di Cassazione, sentenza n. 1809 del 1979).

Il pudore è, quindi, strettamente correlato alla morale sessuale. La giurisprudenza ha, quindi, precisato che, per atto osceno si deve intendere un atto che, avendo connotazione sessuale, tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico, suscita nell’osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione (Corte di Cassazione, sentenza n. 37.395 del 2004).

Un bacio, quindi, si può considerare un atto tale da scatenare “rappresentazioni e desideri erotici” ovvero da determinare una “reazione emotiva di disagio, turbamento e repulsione”? La giurisprudenza ci aiuta ancora e ci dice di no. Infatti, non possono considerarsi oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto, visibili in pubblico, che non turbano la sensibilità dell’uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci ed abbracci in soggetti consenzienti (Corte di Cassazione, sentenza n. 7234 del 1998).

Il concetto di “comune senso del pudore” che sta alla base dell’art. 527 c.p. ed il concetto di “pubblica decenza” che sta alla base della contravvenzione di cui all’art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza, turpiloquio”) sono considerati dalla giurisprudenza concetti a limite mobile, nel senso che ciò che è reputato decente presso una comunità di consociati muta via via nel corso del tempo, muta con il mutare non solo degli individui e delle generazioni, ma delle idee, dei sentimenti, della cultura di un popolo (Corte di Cassazione, sentenza n. 9685 del 1996).

Qualunque sia il punto di vista di Bruno Volpe, un bacio in pubblico (tra uomo e donna) è attualmente considerato del tutto normale. Forse cinquant’anni fa non era così, ma nel 2012 si tratta di un atto del tutto “sdoganato” e, pertanto, del tutto compatibile con la pubblica decenza ed il pudore. Esattamente come non è considerato contraria al comune sentimento del pudore l’esibizione di un seno nudo in estate sulla spiaggia (Corte di Cassazione, sentenza del 30 Aprile 1980).
Infatti, il concetto (a limite mobile) di pubblica decenza va determinato non in base alla sensibilità di chi attribuisce scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma neppure in base a chi ha un esasperato senso della consumatezza. Il parametro è dato dal parere dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale (Corte di Cassazione, sentenza del 30 Aprile 1980).

A questo punto, abbiamo accertato, se mai ve ne fosse bisogno, che un bacio in pubblico tra un uomo e una donna non è contrario al comune senso del pudore né alla pubblica decenza. Lo stesso discorso vale, però, per il bacio in pubblico tra due uomini o tra due donne per diverse ragioni:
1. L’atto osceno, come abbiamo detto, è un atto in grado di suscitare desideri erotici, pulsioni sessuali o manifestazioni di disgusto nell’uomo medio (come lo abbiamo definito nell’ultimo paragrafo). Questo atto dev’essere considerato in modo oggettivo, a prescindere da chi ne sono i protagonisti. Altrimenti, si arriverebbe all’assurdità per cui un bacio tra un uomo deforme e una donna sgraziata sarebbe “contrario al senso del pudore” e si salverebbero solo i baci tra persone affascinanti. Un bacio è un bacio. Di conseguenza, se il bacio, come atto in sé, è lecito (per i motivi che abbiamo visto sopra), è lecito tanto quello fra uomo e donna quanto il bacio fra omosessuali.
2. L’art. 3 della Costituzione (che tanto infastidisce certi ambienti ultrà cattolici) vieta ogni discriminazione fondata sul sesso (ovvero, anche sull’orientamento sessuale). Sarebbe, pertanto, contrario alla Costituzione ed al suo spirito, applicare la legge penale solo agli atti compiuti fra omosessuali, laddove gli stessi comportamenti (nella specie, il bacio) non sono oggetto di sanzione, se posti in essere da o fra eterosessuali.
3. Nel 2012, anche i baci omosessuali si possono considerare pacificamente “sdoganati” sul piano sociale. Nessuno nega che ci siano persone che possono provare “disgusto” (Bruno Volpe lo ha espresso in più occasioni), ma queste persone non rappresentano più il comune sentire dell’uomo di normale levatura morale, intellettuale e sociale il quale, complice anche la televisione, il cinema, Internet e gli altri media è sempre più abituato (e anche disposto ad accettare) le manifestazioni di affetto poste in essere dalle persone dello stesso sesso.

Bruno Volpe rimprovera altro alle due ragazze di Roma. La resistenza a pubblico ufficiale e l’oltraggio a pubblico ufficiale. La resistenza a pubblico ufficiale è un delitto punito dall’art. 337 c.p. che prevede la reclusione da sei mesi a cinque anni nei confronti di chi usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio o di servizio.
In questo caso, stando alla versione dei fatti riportata dalla stampa nazionale (che Bruno Volpe non smentisce, se non facendo illazioni prive di qualsiasi straccio di prova) le due ragazze non hanno usato né violenza né minaccia contro il carabiniere, al quale, tra l’altro, hanno fornito i documenti. Hanno semplicemente richiesto le sue generalità, per poterlo identificare e segnalare al proprio comando. Soprattutto, però, il reato non sussiste perché, anche qualora vi sia stata una resistenza (secondo Bruno Volpe la resistenza consiste, probabilmente, nel fatto che le due ragazze non hanno “obbedito” al carabiniere, ma lo hanno, invece, contestato), il carabiniere non stava compiendo un atto del proprio ufficio o di servizio. Non compete affatto ad un esponente delle Forze dell’Ordine, infatti, comandare ai cittadini di non baciarsi o di non tenersi per mano né, tantomeno, è un atto dell’ufficio insultare le persone dicendo loro “fate schifo”.
Veniamo, infine, all’oltraggio a pubblico ufficiale. Anche in questo caso, premesso che, comunque, non mi risulta che le due ragazze abbiano insultato od offeso il carabiniere, l’art. 341 bis c.p. richiede che il reato sia commesso contro un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni. Come abbiamo visto, il carabiniere protagonista di questo triste episodio non ha compiuto alcun atto d’ufficio, né ha esercitato le proprie funzioni che non sono quelle di censore né, tantomeno, quelle di insultare la gente.

Le due ragazze, quindi, stando alla versione dei fatti riportata dalla stampa nazionale, non hanno commesso nessun reato. Proprio nulla. Zero. E il valoroso carabiniere, tanto ammirato da Bruno Volpe? Beh, in prima battuta, penso si possa ravvisare il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). Segue il reato di ingiuria, dal momento che la frase “fate schifo” offende onore e decoro delle due ragazze (art. 594 c.p.) e si conclude il menù con il reato di minaccia (art. 612 c.p.) perché il carabiniere avrebbe minacciato le ragazze di denunciarle per atti osceni e, comunque, le avrebbe “avvertite” che, dopo aver ritirato loro i documenti, “sa chi sono e dove abitano”. Il tutto aggravato dalla circostanza di aver agito con abuso dei propri poteri e violazione dei doveri inerenti alla propria funzione, ai sensi dell’art. 61 n. 7 c.p.
Non male per un “paladino della giustizia”.

E’ chiaro, ovviamente, che gay e lesbiche, se commettono un reato, sono del tutto denunciabili e perseguibili, come chiunque altro, contrariamente a quanto scrive Bruno Volpe. In questo caso, però, nessun reato è stato commesso e, francamente, non si vede quali prove abbia Bruno Volpe per sostenere il contrario, per “santificare” il carabiniere e condannare le due lesbiche.
Se Bruno Volpe ha le prove che le due ragazze non si stavano soltanto baciando ma, ad esempio, stavano avendo un rapporto sessuale sulla pubblica via, lo dimostri e io scriverò un pezzo in cui illustrerò quali reati hanno commesso le due lesbiche e quale pena meriterebbero. In caso contrario, l’unica prova certa che il signor Volpe ha offerto è un esempio di pessimo giornalismo, fatto di supposizioni ed illazioni.

Break down the Wall

StevenY2J

Fonti:
http://www.pontifex.roma.it/index.php/editoriale/il-fatto/13624-gay-e-lesbiche-come-le-qvacche-indianeq-intoccabili-solidarieta-con-il-carabiniere

7 pensieri su “MA UN BACIO IN PUBBLICO E’ UN ATTO OSCENO?

  1. faunita

    Davvero un bacio è un atto osceno che turba Volpe? Se sì francamente mi dispiace per lui. Non sa quanto sia bello camminare abbracciati alla persona che si ama e baciarla. Baciare chi si ama (uomo o donna) non è osceno. E’ la cosa più bella e naturale del mondo. Io poi sarò una disgraziata, ma quando vedo una coppia d’innamorati che si tiene per mano e si bacia, quale che la composizione (lui-lei, lei-lei, lui-lui) mi intenerisco. Amare è bello.

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    1. pao

      devi capirli Steven, é che esistono persone, individui tristi e grigi, non secolarizzati, che non vengono mai baciati..ne´volontariamente, né gratis..ovvio che poi sorga dell´ invidia!

      Rispondi
  2. Ovviamentesgambettantesutacchi

    Per me è osceno che un reato simile esista ancora. Andrebbe sostituito con una versione più moderna in cui ad essere multati siano gli atti che possano portare ad un danno sociale oggettivo, tipo la distrazione degli autisti e quindi la possibilità di incidenti, per esempio. Il pudore è soggettivo e poi il pudore non è un danno, non è un trauma come l’esibizionista che mostra le parti pendule ai bambini davanti alle scuole…

    Rispondi
      1. StevenY2J

        Ma infatti il reato di atti osceni é interpretato dalla giurisprudenza proprio nel senso che dici tu. Per intenderci, commette atto osceno chi si masturba in luogo pubblico o chi va al parco ad esibire i genitali. Il bacio (anche omo) é considerato atto osceno solo da “integralisti” alla Bruno Volpe e da qualche carabiniere che si crede dio perché indossa una divisa.
        Per il resto, per modificare una legge occorre il parlamento, quindi campa cavallo…

        Rispondi

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